La guida in stato di ebbrezza, ovvero la condizione per cui ci si mette alla guida di un veicolo dopo aver assunto una quantità tale di bevande alcoliche per cui le proprie capacità psicofisiche sono alterate, è disciplinata da due articoli del Codice della Strada: il 186 e il 186-bis.

L’articolo 186-bis si riferisce alla “Guida sotto l’influenza dell’alcol per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto o cose”.

RIFIUTO

Il RIFIUTO di sottoporsi all’alcoltest comporta l’applicazione delle pene e sanzioni previste per il tasso superiore a 1,5 gr/l

PERSONA ESTRANEA

Con tasso superiore a 1,5 gr/l, se il veicolo appartiene a PERSONA ESTRANEA al reato, la durata della sospensione della patente è RADDOPPIATA

RECIDIVA NEL BIENNIO

Con tasso superiore a 1,5 gr/l, REVOCA della patente in caso di RECIDIVA NEL BIENNIO

TRA LE 22.00 E LE 7.00

Le SANZIONI sono AUMENTATE da UN TERZO alla METÀ se il reato è commesso tra le ore 22.00 e le 7.00