

La guida in stato di ebbrezza, ovvero la condizione per cui ci si mette alla guida di un veicolo dopo aver assunto una quantità tale di bevande alcoliche per cui le proprie capacità psicofisiche sono alterate, è disciplinata da due articoli del Codice della Strada: il 186 e il 186-bis.
L’articolo 186-bis si riferisce alla “Guida sotto l’influenza dell’alcol per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto o cose”.

Articolo 186 del Codice della Strada – Guida in stato di ebbrezza
È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche
Articolo 186-bis del Codice della Strada si rivolge a quattro categorie di persone:
- conducenti che hanno meno di 21 anni di età e quelli che hanno conseguito la patente di guida B da meno di tre anni (neopatentati);
- conducenti che svolgono l’attività di trasporto di persone, ovvero chi svolge servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e servizio di linea per trasporto di persone (articoli 85, 86 e 87);
- conducenti che svolgono attività di trasporto di cose, ovvero chi svolge servizio di trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto di cose e trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza (articoli 88, 89 e 90);
- conducenti di autoveicoli con una massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5t di autoveicoli trainanti un rimorchio, di autobus o altri veicoli destinati al trasporto di persone superiore a 8 (escluso il conducente) e di autoarticolati e autosnodati.
Per queste categorie di persone è espressamente vietato la guida dei rispettivi veicoli dopo aver assunto bevande alcoliche, tanto che lo stato di ebrezza si configura anche se superiore a 0g/litro

RIFIUTO
Il RIFIUTO di sottoporsi all’alcoltest comporta l’applicazione delle pene e sanzioni previste per il tasso superiore a 1,5 gr/l

PERSONA ESTRANEA
Con tasso superiore a 1,5 gr/l, se il veicolo appartiene a PERSONA ESTRANEA al reato, la durata della sospensione della patente è RADDOPPIATA

RECIDIVA NEL BIENNIO
Con tasso superiore a 1,5 gr/l, REVOCA della patente in caso di RECIDIVA NEL BIENNIO

TRA LE 22.00 E LE 7.00
Le SANZIONI sono AUMENTATE da UN TERZO alla METÀ se il reato è commesso tra le ore 22.00 e le 7.00